venerdì 30 gennaio 2009

"Stalking" e diritto penale: la Camera approva il ddl sulle misure contro gli atti persecutori

In data odierna (29 gennaio 2009), la Camera ha approvato il disegno di legge (C1440 -A e abbinate) concernente "Misure contro gli atti persecutori" (cd. stalking)
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

« Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis»

Art. 2.

(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; 2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

mercoledì 21 gennaio 2009

Cass. Pen., sez. IV, sent. 28 ottobre 2008, n. 1222: coltivazione domestica di cannabis


"Ai fini della rilevanza penale della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti (nella specie "Cannabis indica") occorre dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la sostanza sia in grado di produrre effetti droganti. Tali effetti non sussistono quando il ciclo di maturazione della pianta non si e' ancora concluso".


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 28 ottobre 2008 - 14 gennaio 2009, n. 1222
(Presidente Mocali - Relatore Bevere)

Udienza Pubblica del 28 Ottobre 2008Sentenza n. 1791R.G. N. 012372/2003

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 23.10.2003, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 3.2.1998 dal tribunale di Urbino, con la quale N. D. veniva condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e lire 7.000.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 co. 1 e 4 del DPR 309/90, per aver coltivato, senza la prescritta autorizzazione, 23 piantine di sostanza stupefacente, tipo cannabis sativa, in una fascia di terreno nei pressi della propria abitazione.
Nella motivazione della corte di merito, in via preliminare, si osserva che l'attività di coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce reato, indipendentemente dalla destinazione e dall'uso che l'autore intende fare della sostanza.
Il richiamo fatto dall'appellante all'art. 75 della medesima normativa non è pertinente, in quanto le uniche attività che vengono sottratte al rilievo penale e ricomprese nella figura dell'illecito amministrativo sono quelle di importazione, acquisto e detenzione, in caso di destinazione della sostanza a uso personale. Tale disciplina è pienamente coerente con la maggiore pericolosità della coltivazione, in quanto mirata alla produzione di nuova sostanza stupefacente.
Secondo la corte di appello, non ha rilevanza l'assenza di principio attivo nelle 23 piantine, non ancora giunte a maturazione, in quanto è stato accertato, tramite consulenza tossicologica che le piante che avevano attecchito nel terreno, se lasciate giungere a maturazione, avrebbero prodotto una notevole quantità di principio attivo. La S.C. ha precisato che la effettiva tossicità delle piante e la quantità di sostanza drogante dalle stesse ricavabile non rilevano ai fini della configurabilità del reato (sez. IV 16.1.2002, n. 6851; id 18.5.2001, 36524).
Nel ricorso a questo giudice, il N. esprime la doglianza sulla violazione di legge per inosservanza, da parte della sentenza impugnata, dell'orientamento interpretativo della Corte costituzionale, secondo cui la non punibilità per uso personale va estesa alla coltivazione di sostanze stupefacenti (sentenza 360/95).
La motivazione è carente, laddove afferma che le piante sarebbero giunte a maturazione producendo sostanza psicotropa, avendo attecchito al terreno, in quanto per giungere a maturazione e a produrre sostanza drogante sono necessari altri fattori favorevoli (terreno, clima etc), la cui esistenza non è stata accertata. Si profila quindi l'ipotesi di omissione di concreto accertamento della messa in pericolo del bene protetto.
Motivi della decisione
L'esame della fondatezza o meno delle censure mosse alla sentenza impugnata comporta necessariamente e preliminarmente l'analisi dell'interrogativo centrale della questione interpretativa: quale sia il bene giuridico che il legislatore, con la normativa penale in materia di stupefacenti, intenda tutelare, nel contesto della dovuta osservanza del principio di offensività.
Nella sentenza della Corte costituzionale - interpretativa di rigetto della questione di legittimità sollevata sullo stesso argomento - (sentenza n. 360 del 24 luglio 1995, (in Cass.pen.,1995, n. 1679) - si fa esplicito riferimento alla salute quale bene tutelato dalla disciplina sugli stupefacenti e al pericolo che da questi possono derivare a tale bene -. Nella sentenza è rinvenibile la interpretazione fatta propria dal giudice delle leggi come l'unica conforme alla Costituzione e come tale avente efficacia diretta nel giudizio a quo e efficacia riflessa in altri giudizi (vedi Sez .un, 29.2.2000, Musitano, in Cass. pen. 2000, n. l056 con i richiami a Sez. un. 16.12.1998, Alagni; Sez. un. 13.6.1998, Gallieri; Sez. un. 13.12.1995, Clarke).
Nel senso indicato da questa sentenza può essere individuato nella salute il bene tutelato dalla normativa in esame nella prospettiva del suo rispetto per il principio di offensività (o di necessaria lesività). Tale principio comporta che la incriminazione di un fatto attinente a una sostanza stupefacente è giustificata solo se offensivo (espressione comprensiva sia della lesione che della messa in pericolo) della salute, bene/interesse di rilevanza costituzionale. Il bene della libertà personale, cui l'art. 13 Cost. riconosce rilievo fondamentale tra i diritti della persona, può essere sacrificato solo a seguito di offesa di un bene/interesse del medesimo rango.
Il presupposto fondamentale di legittimazione della scelta punitiva è quindi la tutela della salute dei consumatori (attuali e potenziali) e la rilevanza costituzionale del bene è garantita dal chiaro ed inequivoco riferimento agli articoli 2 e 32 della Carta fondamentale.
La costituzionalizzazione di questo principio si collega alla concezione materiale o realistica del reato: tale concezione, riconoscendo il reato come fatto conforme al modello legale e lesivo dell'interesse tutelato, in caso di scissione tra tipicità e offensività, disconosce rilevanza penale al fatto - tipico ma non offensivo - accertato dal giudice. Secondo tale concezione, l'art. 49 cpv del codice penale costituisce - più che un completamento della disciplina del delitto tentato, attraverso l'affermazione della non punibilità dei tentativo impossibile - un principio generale, operante in ogni settore dell'ordinamento, in base al quale non sono punibili i comportamenti conformi al tipo descrittivo, ma non lesivi dell'interesse protetto.
Va ancora richiamata la citata sentenza della Corte costituzionale, in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti (n. 360/1995):
“La verifica del rispetto del principio di offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili. Operata questa astrazione degli elementi essenziali del delitto in esame, risulta una condotta (quella della coltivazione di piante da cui sono estraibili principi attivi di sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come “pericolosa”, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia e quindi di creare occasioni di spaccio di droga; tanto più che l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili.
Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo connotato dalla necessaria offensività, proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica sottesa alla astratta fattispecie criminosa di attentato al bene giuridico protetto. E - come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sent. n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991, ma cfr. anche sent. 62 del 1986) - non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reato di pericolo presunto, né nella specie è irragionevole o arbitraria la valutazione, operata dal legislatore, nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla condotta di coltivazione”.
È condivisibile la posizione della dottrina, secondo cui il bene della salute tutelato dalla disciplina sugli stupefacenti va inteso non come diritto soggettivo individuale, ma come bene di cui l'individuo è portatore nell'interesse della collettività. Questi reati sono tali in quanto pongono in pericolo - in forme più o meno incisive - la salute degli assuntori, a seguito di prolungate assunzioni, nessuna delle quali è normalmente idonea a compromettere il bene tutelato.
Si tratta dunque di reati di pericolo astratto, destinati a sanzionare condotte seriali con effetti cumulativi, in quanto fonti di pericolo del verificarsi non già di una lesione, bensì di una situazione pericolosa per il bene della salute (in tal senso la sentenza S.U. 28605/08, in tema di coltivazione, li ha classificati come reati di pericolo).
Essenziale connotato è quindi la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza, a prescindere della idoneità concreta dell'assunzione a ledere la salute del consumatore.
Secondo il giudice delle leggi (sentenza 360/1995), diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata dal giudice: ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta “perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.)”.
Seguendo tale chiave interpretativa, va dimostrata con assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza detenuta sia in grado di produrre effetti droganti.
La sentenza delle S.U., sempre in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti (n. 28605 del 2008), affermata la offensività in astratto della condotta di coltivazione di piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente, esamina la necessità “della verifica - demandata al giudice di merito - dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Il principio della offensività - in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa (nullum crimen sine iniura), secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani “rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o comunque la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto di tutela penale (offensività in astratto), e della applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato” (così testualmente la Corte cost. n. 265/05, e in senso conforme, vedi pure le decisioni 360/95, 263/00, 519/00, 354/02).
Nella specie, la Corte costituzionale, come già si è detto, con la sentenza n. 360 del 1995, ha ritenuto che la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanza stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta. In ossequio, però, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva.
La condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché con riferimento allo specifico caso in esame, la 'offensività' non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile”.
Questa prospettiva interpretativa della Corte costituzionale è stata seguita in maniera prevalente dalle decisioni della S.C., che hanno escluso la sussistenza del reato ex art. 73 DPR 309/90, qualora la sostanza stupefacente o psicotropa, pur essendo ricompresa nelle tabelle allegate alla legge, sia priva di qualsiasi efficacia farmacologica e quindi sia inidonea a determinare l'effetto drogante.Secondo sez. IV n. 601 del 28.2.1997, Iannelli, rv 208011 “il reato di cessione va escluso, per inidoneità del mezzo, quando il principio attivo contenuto nella dose ceduta sia di entità tale da non poter produrre un concreto effetto drogante, che in tal caso il fatto è solo apparentemente, ma non sostanzialmente, conforme al modello legale, dato che l'impossibilità che si produca l'effetto che la legge mira ad impedire lo priva dell'essenziale requisito dell'offensività, correlata al principio di legalità” (conf. IV, 19.12.1996, Dongiovanni, rv 206652; VI, 15.10.1996, Basseoni, rv 206578; IV, 3.11.1993, Rassid, rv 196606; IV 9.11.1993, Nabil, rv 196949).
L'esclusivo riferimento costituzionale come indice di ricerca del bene tutelato da queste norme sugli stupefacenti viene abbandonato dalla giurisprudenza minoritaria, che è sostenuta da una decisione delle Sezioni Unite del 24.6.1998, n. 9973, che ha affermato il principio di diritto così massimato:
“In tema di stupefacenti, scopo dell'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 DPR 309 del 1990 è quello di combattere il mercato della droga espellendolo dal circuito nazionale, poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore, viene realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni. Ne consegue che, avendo, nel nostro ordinamento, la nozione di stupefacente natura legale - nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze stupefacenti indicate negli elenchi appositamente predisposti - la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante, in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto”.
È evidente che la sentenza - dinanzi all'accertamento dell'assenza di pericolo specifico per il bene della salute - fa ricorso alla sussistenza del pericolo per beni giuridici non contemplati dalla Carta Costituzionale - inserendo il tema della necessaria lesività in un contesto di plurioffensività, ricavato dalla ratio legis. Il bene della salute, come parametro di selezione qualitativa della meritevolezza della pena, viene affiancato da altri beni/interessi, ritenuti strumentali alla tutela del primo - che è quindi ridimensionato come strumento di orientamento dell'intervento punitivo dello Stato - o viene sovradimensionato, mediante il ricorso a beni giuridici di vaga determinazione, che ne ampliano la sua influenza, pur in assenza di specifica offensività.In tal modo l'assenza di efficacia drogante e quindi l'assenza del pericolo di offensività specifica per il bene della salute non esclude la rilevanza penale del fatto, in quanto l'attitudine offensiva della condotta viene proiettata su interessi visti come strumenti per una mediata tutela del bene costituzionalmente protetto (quale la lotta al mercato della droga), o su valori, quali la sicurezza e l'ordine pubblico e il normale sviluppo delle giovani generazioni, visti come strumenti per una più estesa tutela di questi beni.
Questo indirizzo interpretativo è stato seguito da Cass. 13 maggio 1999, n. 6864, Trovato rv 214204 secondo cui il divieto di circolazione coinvolge tutte le sostanze specificamente indicate negli elenchi allegati, indipendentemente dalla presenza dei canonici principi attivi nei quantitativi commercializzati “conseguentemente, la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto”. Sulla stessa linea sono IV, 15.5.2003, De Paoli rv 225127; IV 13.6.2001, Pannella, rv 219778; VI 8.11.2000, Giallonardo, rv 217533.
Sull'opposto versante, pur dopo la decisione delle S.U., è sez. IV, 12.1.2000, Fucile, rv 215876.L'abbandono del riferimento costituzionale quale indice di ricerca degli interessi tutelabili, comporta il venir meno della funzione del principio di offensività quale criterio di controllo della aderenza ai principi costituzionali dell'intervento repressivo.
È stato sostenuto dalla dottrina che si cade così in un equivoco metodologico, determinando una confusione tra e l'omnicomprensivo e dilatabile concetto di ratio legis e il concetto di bene giuridico, che dovrebbe essere assunto come interesse predefinito e preesistente rispetto alla legislazione penale, legittimato da norme costituzionali anche implicite e funzionalmente destinate a delimitare l'area del penalmente rilevante.
Non va inoltre sottovalutata la rilevanza della Costituzione non solo come limite ma anche come base giustificativa, sotto il profilo della ragionevolezza, dell'intervento punitivo dello Stato. Ogni scelta di politica criminale che voglia rispettare il principio di uguaglianza/ragionevolezza (art. 3 Cost.) è condizionata dall'esito positivo del vaglio sul razionale bilanciamento dei beni/interessi contrapposti o la proporzione tra mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito.
Il principio di ragionevolezza è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come altro limite per il diritto penale (vedi, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, che sottolinea “la necessità che il diritto penale costituisca davvero la extrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, non eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela dei valori di rilievo costituzionale”).
Nel doveroso bilanciamento di principi di rango costituzionale con il principio cardine della libertà personale si pone il problema della possibilità che questo bilanciamento coinvolga i generici beni che sono indicati nella sentenza delle Sezioni Unite del 1998 (“la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni”) non presenti esplicitamente nella Costituzione, ma che ricorrono come valori guida di scelte di politica criminale (prevalentemente contingenti, per ricorrenti “emergenze”).Questa punizione - ove la si consideri razionalmente ingiustificata o proporzionalmente non adeguata - non è giustificabile mediante il richiamo alla natura di reati di pericolo presunto, riconosciuta ai reati in tema di stupefacenti. Dinanzi al paradosso di condotte tipiche ma concretamente non pericolose per la salute individuale e collettiva tutelata dalla Costituzione, il giudice, guidato dal combinato disposto dei principi di offensività e della ragionevolezza, deve chiedersi se possa esercitare il potere punitivo dello Stato, sacrificando la libertà personale, per tutelare il bene della salute, dinanzi a una offensività, non ravvisabile neanche in grado minimo, nella singola condotta dell'agente. Come già detto, per essere meritevole di punizione, la condotta tipica deve avere come oggetto sostanze stupefacenti aventi un requisito formale (rientrare negli elenchi delle tabelle) e sostanziale (avere efficacia stupefacente o psicotropa e quindi capacità o potenzialità lesiva). In caso di assenza di quest'ultimo, deve escludere la rilevanza penale del fatto.
Venendo alla fattispecie in esame, deve concludersi che in concreto non è rilevabile e quindi non è suscettibile dell'accertamento chiesto al giudice l'effetto stupefacente in una pianta il cui ciclo non si è completato e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi.
La prognosi espressa dal consulente tecnico sulla futura esistenza dei principi attivi non può equivalere all'accertamento richiesto al giudice dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, all'esito del quale può ritenersi dimostrata l'offensività della condotta dell'agente, nella sua accezione concreta.Questo accertamento a futura memoria, in cui si ipotizza - più che la attuale produzione di principi attivi - l'attuale assenza di ostacoli alla futura produzione di principi attivi, non può fondare una dichiarazione di responsabilità in un ordinamento in cui, inoltre, vige il principio della presunzione di non colpevolezza.Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste


martedì 20 gennaio 2009

GARANTE PRIVACY: Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato



Comunicato stampa- 14 gennaio 2009


Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.

Per questo il Garante ha deciso di richiamare l'attenzione di enti, amministrazioni, società private sulla figura professionale dell' amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo.

Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto entro quattro mesi da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.

Registrazione degli accessi
Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Verifica della attività
Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche
Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.

Roma, 14 gennaio 2008

FONTE: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

sabato 10 gennaio 2009

JORNADAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO PENAL

JORNADAS SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO PENAL

Madrid, 19 y 20 de Enero de 2009
Centro de Estudios Constitucionales
Plaza de la Marina Española, 9

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Sociedad Internacional de Defensa Social
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional
de la Universidad de Castilla-La Mancha

Lunes, 19 de Enero 2009, 9. 00 h

Inauguración
María Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera del Gobierno

Paloma Biglino
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Luis Arroyo Zapatero
Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa SocialConfe rencia inaugu ral

CONFERENCIA INAUGURAL

Preside:
Álvaro Cuesta
Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

Ulrich Sieber
Director del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero
en Friburgo i. Br.
El futuro del Derecho penal europeo:
Un nuevo enfoque sobre los objetivos y
modelos de los sistemas penales europeos

Retos del Derecho penal internacional (I)

Preside:
Jorge Domecq
Director General para los asuntos de Naciones Unidas
Asuntos globales y Derechos humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores

1.
La pena de muerte: Entre la abolición en Europa y
la moratoria en el mundo
Stefano Manacorda
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Nápoles II

2.
Contratistas militares privados
Jessica Almqvist
Investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid

3.
Nuevas figuras de la piratería
Concepción Escobar Hernández
Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional y Cooperación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Retos del Derecho penal internacional (II)

Preside:
José Jiménez Villarejo
Ex-Presidente de las Salas Penal y Militar del Tribunal Supremo

1.
“Robo de identidad”:
Del fraude económico a las migraciones clandestinas
Adán Nieto Martín
Profesor titular de Derecho Penal y
Subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional (UCLM)

2.
Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional y
el delito de agresión
Antonio Remiro Brotons
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid

3.
Violación como arma de guerra
Alicia Gil Gil
Profesora Titular de Derecho Penal (UNED)


Arquitectura judicial y policial en Europa

Preside:
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide

1.
El TEDH como garante de los derechos
fundamentales en materia penal
Luis María Díez Picazo
Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional (UCLM)

2.
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18:00 h. Fin de la jornada

Morte come conseguenza da contagio di HIV tra dolo eventuale e colpa cosciente


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da D.C., nata il ..., avverso la sentenza del 16/10/2007 della Corte d’Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il delitto di lesioni colpose, così modificato l'originario capo di imputazione,
estinto per prescrizione;
Udito il difensore dell'imputata Avvocato R.V., che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:

OSSERVA
D. C. veniva accusata del tentato omicidio di D. L. perché, pur essendo consapevole di essere affetta da sindrome di HIV, aveva avuto con la parte lesa rapporti sessuali non protetti dal 1995 al 2000 trasmettendogli il virus. Il GUP presso il Tribunale di Ferrara , all'esito del rito abbreviato, qualificava il fatto come lesioni volontarie gravissime, essendo ravvisabile nella condotta dell'imputata il dolo eventuale, e, concesse le attenuanti generiche per la incensuratezza, ritenute però minusvalenti, condannava la D., con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, con riconoscimento di provvisionale, subiti dalla parte lesa costituitasi parte civile.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2007, riepilogata la vicenda e posto in evidenza che la donna era ben consapevole della malattia che le era stata diagnosticata nel 1991, riteneva che nella condotta fosse ravvisabile il dolo eventuale e non la colpa cosciente e rigettate tutte le istanze difensive, comprese quelle concernenti il trattamento sanzionatorio, confermava la decisione di primo grado.
Con il ricorso per cassazione D. C., illustrata la vicenda processuale, deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) la violazione di legge e precisamente degli articoli 192 c.p.p. e 40 c.p. perché mancava la prova che la sieropositività contratta dal D. fosse stata prodotta dai rapporti sessuali non protetti consumati con la D., avendo la parte lesa una ricca vita di relazione al femminile e spettando alla pubblica accusa fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l'evento; 2) La violazione degli articoli 192 c.p.p. e 42, 43 e 47 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto perché la D. aveva rimosso la sua condizione e sentendosi bene non riteneva di essere malata e non conosceva i rischi di possibile trasmissione del virus, non essendo, pertanto, ravvisabile il dolo eventuale, ma potendosi intravedere la colpa cosciente, dovendosi escludere il dolo quando il reo agisca rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un fatto di reato, sperando e desiderando però che ciò non avvenga; la ricorrente richiamava alcuni precedenti specifici; 3) La violazione degli articoli 62 bis e 69 c.p. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione; 4) L'annullamento delle statuizioni civili conseguente all'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D. C. non sono fondati. Il primo motivo di impugnazione è, in effetti, ai limiti della ammissibilità perché la ricorrente più che contestare la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sembra censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di secondo grado. I giudici del merito hanno, invece, con precisione e con motivazione non censurabile in punto legittimità perché congrua e non manifestamente illogica, chiarito che dal 1995 al 2001 la D. ed il D. ebbero una relazione sentimentale che era caratterizzata da continuità di rapporti sessuali, anche se i due non ebbero mai una stabile convivenza. Inoltre i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno escluso che vi fossero elementi per ritenere che il D. durante tale periodo avesse avuto rapporti sessuali con altre donne, esperienze diverse che, invece, la donna aveva avuto. Sulla scorta di tali considerazioni e della osservazione che pacificamente la D. era sieropositiva dal 1991, mentre il D. ancora nel 1997, quando si sottopose una prima volta al test, non aveva alcun segno di sieropositività, i giudici del merito hanno ragionevolmente stabilito che tra la condotta della D. e le gravi lesioni subite dal D. sussistesse il nesso di causalità richiesto dagli articoli 40 e 41 c.p.. Nessun problema è stato posto dalla ricorrente in ordine alla qualificazione della sindrome da HIV come ipotesi di lesioni gravissime. Il motivo è, pertanto, come già osservato, infondato.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione concernente la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, ovvero del dolo eventuale. Molto si è discusso in giurisprudenza ed in dottrina in ordine alla differenza esistente tra l'ipotesi del dolo eventuale e quella della colpa cosciente, anche con riferimento ad ipotesi come quella in discussione, e si è pervenuti spesso a conclusioni differenti, anche se non del tutto divergenti. Senza alcuna pretesa di completezza, va detto, in estrema sintesi, che il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi (per una disamina dei vari orientamenti in materia vedi Cass. Sez. I penale, 14 giugno 2001, n. 30425, rv 30425, che in ogni caso alla fine ravvisa, in una ipotesi simile a quella in discussione, la colpa cosciente). Accanto a numerose pronunce che fondano la sussistenza del dolo eventuale (vedi ad esempio Cass., Sez. IV penale, 20 dicembre 1996, n. 11024; Cass., Sez. I penale, 3 giugno 1993, Piga, n. 7382; Cass. Sez. V penale, 17 ottobre 1986, Asquino, 13274), ritenuto, come già rilevato, anche dalla decisione impugnata, sul criterio della accettazione del rischio, ve ne sono altre che maggiormente pongono l'accento sul concetto di prevedibilità dell'evento, nel senso che sarebbe ravvisabile il dolo eventuale nel caso in cui il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, mentre si verserebbe in ipotesi di colpa cosciente allorché la verificabilità dell'evento costituisca una mera ipotesi astratta (vedi ad esempio Cass., Sez. I penale, 8 novembre 1995, Piccolo, n. 832; Cass., Sez. I penale, 21 aprile 1994, Giordano, n. 4583).
A ben vedere, però, le due tesi principali in materia - ve ne sono altre, invero, che appaiono, però, di minor rilievo - non si contraddicono del tutto perché è del tutto evidente che l'accettazione del rischio che l'evento si verifichi da parte dell'agente sarà in concreto ravvisabile quando il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, ed anzi altamente probabile. Si vuol dire cioè che soltanto quando l'evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza anche di ulteriori elementi, che l'agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell'evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto evento. In caso contrario, quando l'evento sia soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere lo stesso alla volizione dell'agente, sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo la verificabilità dell'evento percepita dalla coscienza dell'agente come concretamente realizzabile; in siffatte ipotesi il verificarsi dell'evento sembra, invero, il frutto di una condotta trascurata e avventata, e, perciò, imprudente ed ascrivibile, pertanto, alla categoria della colpa cosciente. I criteri distintivi tra le due differenti ipotesi di elemento psicologico da quanto detto appaiono in astratto, nonostante alcune oscillazioni della giurisprudenza, abbastanza chiari, ma è indubbio che nella pratica vi possono essere serie difficoltà nell'ascrivere all'una o all'altra forma di elemento soggettivo la concreta condotta posta in essere dall'agente.
Appare, pertanto, necessaria, per individuare il preciso discrimine tra le due forme di elemento psicologico, una analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto (così Cass., Sez. I penale, 28 gennaio 1991, Caporaso, n. 5527), in quanto, al fine di comprendere l'effettivo atteggiarsi della volontà dell'agente, occorre verificare, per ritenere, ad esempio, il dolo eventuale, l'esistenza nell'agente di un atteggiamento psicologico che riconduca l'evento nella sfera di volizione, come quando, ad esempio, egli si rappresenti l'evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi (SS.UU. penali 6 dicembre 1991, Casu, n. 3428). Sulla scorta delle brevi considerazioni svolte e dei principi enunciati è agevole risolvere le questioni poste con il secondo motivo di ricorso.
I Giudici del merito hanno, invero, fatto buon governo dei principi indicati ed hanno ragionevolmente concluso per la sussistenza in capo alla D. del dolo eventuale sulla base di alcune considerazioni di fatto che consentono di ritenere che la donna fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al possibile, ed anzi, probabile, esito letale della infezione da HIV. La Corte di merito ha, infatti, spiegato che la D. era ben consapevole di essere affetta sin dal 1991 dalla sindrome di HIV come testimoniato dai numerosi documenti clinici in atti. Conosceva la pericolosità del male, tanto è vero che si sottopose negli anni ad ulteriori controlli, anche se poi rifiutò di sottoporsi alle cure del caso. Sapeva anche che la sieropositività poteva avere esito letale dal momento che il marito morì di AIDS nel 1991.
È fuori contestazione, pertanto, che la donna si sia rappresentata la concreta possibilità di trasmettere il virus al suo partner e ciò non solo perché, come ha osservato la Corte territoriale, i mass media, da tempo hanno svolto, e continuano a svolgere, campagne per illustrare i rischi della grave infezione ed i pericoli di alcuni comportamenti sessuali, invitando la popolazione a prevenire il rischio con rapporti sessuali protetti, ma specialmente perché la consapevolezza del rischio derivava dalla concreta e drammatica esperienza di vita della donna, come sopra descritta. È vero che vi possono essere fenomeni di rimozione psicologica quando si versi in condizioni di difficoltà e di pericolo, ma francamente non appare credibile che si rimuovano eventi destinati a restare fortemente impressi nella mente delle persone quali la morte del proprio coniuge - circostanza che si desume dallo stesso ricorso - e la scoperta di essere ammalati della stessa grave malattia che ha condotto alla scomparsa del marito. In ogni caso siffatta opera di rimozione è puramente affermata dalla ricorrente, non emergendo nulla sul punto dalle motivazioni delle due sentenze di merito. Ebbene nonostante la consapevolezza indicata la D. ritenne di intrattenere una lunga relazione sessuale con il D. - dal 1995 al 2001 - senza avvertirlo dei pericoli ai quali si esponeva e senza adottare le opportune e necessarie protezioni nei rapporti sessuali.
Non vi è alcun dubbio allora che la donna abbia agito essendo perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale esponeva il suo compagno - evento non solo concretamente possibile, ma altamente probabile con il protrarsi dei rapporti sessuali - ed accettando il rischio del verificarsi dell'evento, alla fine davvero verificatosi. In conclusione il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente nella fattispecie il dolo eventuale, appare del tutto corretto e non censurabile sotto il profilo della legittimità. Di merito è il terzo motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno riconosciuto alla D. le attenuanti generiche per la sua incensuratezza, ma, poi, nel formulare il giudizio di comparazione, caratterizzato da ampia discrezionalità dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, hanno ritenuto che dette attenuanti fossero minusvalenti rispetto alle aggravanti per la particolare gravità delle stesse e per la gravità della condotta della ricorrente, con esplicito riferimento, quindi, ai criteri di cui all'articolo 133 c.p..
Si tratta di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione immune da vizi logici, non appare censurabile in questa sede di legittimità. Naturalmente il rigetto dei primi due motivi di impugnazione comporta la infondatezza anche del quarto motivo di impugnazione concernente le statuizioni civili, che trovano il loro fondamento proprio nella affermazione della responsabilità penale della ricorrente , ritenuta legittima in questa sede. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.

fonte: www.penale.it

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008