domenica 31 maggio 2009

Cass.pen. n. 9784/2009: detenzione, a fini di spaccio, di droghe pesanti e leggere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. LANZA Luigi - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.F.V., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla entità delle sanzioni.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'imputato ricorre avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione di condanna, in data 1 giugno 2005 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, anche per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, con irrogazione, per tale titolo, della sanzione finale di anni 4 di reclusione ed Euro 14 mila di multa, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente del rito (fatti del (OMISSIS)).
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato invoca la nuova disciplina in materia, che, per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. 27 febbraio 2006), ha cancellato la differenziazione tra droghe leggere droghe pesanti, così rendendo inapplicabile la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. in ipotesi, come nella specie, di simultanea detenzione di sostanze pesanti e leggere (cocaina, Hashish e metadone).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta comunque l'eccessività dell'aumento fissata nella misura di mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato satellite.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo di ricorso.
La doglianza va infatti riconsiderata (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 4, 47144/2007, Rv. 238532) alla stregua delle profonde modificazioni introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. La riforma, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti", ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della legge novellata, l'art. 73, nei commi 1 e 4 prevedeva diverse figure di reato, in considerazione della diversità dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe "pesanti" e droghe "leggere"), pertanto, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. L'avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatolo sia più favorevole rispetto al passato.
Tale limite, in relazione al più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame derivato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis) non comporta che il giudice dell'appello sia tenuto "ad adeguarsi" (riducendo la pena) nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena - base nel minimo edittale previgente.
La Corte rileva tuttavia (cfr. negli stessi termini: Cass. Penale sez. 4, 47144/2007, Rv. 238532) che non può trascurarsi il fatto che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista, non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto.
Per tali ragioni non è da escludere che il giudice dell'appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al fatto concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l'imputato, avuto riguardo alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
La sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo giudizio, che tenga conto del principio di diritto affermato, in punto di trattamento sanzionatorio, limitatamente alla ritenuta continuazione "interna", nonchè alla misura della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione "interna", nonchè alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009

fonte: www.penale.it

martedì 26 maggio 2009

FAQ del Garante privacy sugli amministratori di sistema

Provvedimento "Amministratori di sistema" del 27 novembre 2008
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) *

1 Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
2 Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che…"
3 Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del
provvedimento?
4 Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli server?
5 Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?
6 Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al
provvedimento.
7 Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti all'ADS?
8 Oltre alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
9 Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...)
10 Laddove il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log?
11 Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo
scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
12 Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?
13 Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità dei log?
14 Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?
15 Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attività eseguite?
16 Quali sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?
17 Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?
18 Il regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
19 La registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?
20 Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali?
21 Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
22 E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?
23 Si chiede se sia necessario conformarsi al
provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti.
24 Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle manutenzione degli immobili sociali ecc...). Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico?

Sommario

1) Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell'ambito del
provvedimento del Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati. i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati i personali.

Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi.

Anche il riferimento al d.P.R. 318/1999 nella premessa del provvedimento è puramente descrittivo poiché la figura definita in quell'atto normativo (ormai abrogato) è di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel provvedimento.

Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

Sommario

2) Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attività degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che…"
I titolari sono tenuti a instaurare un regime di conoscibilità dell'identità degli amministratori di sistema, quale forma di trasparenza interna all'organizzazione a tutela dei lavoratori, nel caso in cui un amministratore di sistema, oltre a intervenire sotto il profilo tecnico in generici trattamenti di dati personali in un'organizzazione, tratti anche dati personali riferiti ai lavoratori operanti nell'ambito dell'organizzazione medesima o sia nelle condizioni di acquisire conoscenza di dati a essi riferiti (in questo senso il riferimento nel testo del
provvedimento all'"anche indirettamente…").

Sommario

3) Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?
Non è possibile rispondere in generale. In diversi casi, anche con un personal computer possono essere effettuati delicati trattamenti rispetto ai quali il titolare ha il dovere di prevedere e mettere in atto anche le misure e gli accorgimenti previsti nel provvedimento. Nel caso-limite di un titolare che svolga funzioni di unico amministratore di sistema, come può accadere in piccolissime realtà d'impresa, non si applicheranno le previsione relative alla verifica delle attività dell'amministratore né la tenuta del log degli accessi informatici.

Sommario

4) Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli server
Si, anche i client, intesi come "postazioni di lavoro informatizzate", sono compresi tra i sistemi per cui devono essere registrati gli accessi degli AdS.

Nei casi più semplici tale requisito può essere soddisfatto tramite funzionalità già disponibili nei più diffusi sistemi operativi, senza richiedere necessariamente l'uso di strumenti software o hardware aggiuntivi. Per esempio, la registrazione locale dei dati di accesso su una postazione, in determinati contesti, può essere ritenuta idonea al corretto adempimento qualora goda di sufficienti garanzie di integrità.

Sarà comunque con valutazione del titolare che dovrà essere considerata l'idoneità degli strumenti disponibili oppure l'adozione di strumenti più sofisticati, quali la raccolta dei log centralizzata e l'utilizzo di dispositivi non riscrivibili o di tecniche crittografiche per la verifica dell'integrità delle registrazioni.

Sommario

5) Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?
E' da sottoporre a verifica l'attività svolta dall'amministratore di sistema nell'esercizio delle sue funzioni. Va verificato che le attività svolte dall'amministratore di sistema siano conformi alle mansioni attribuite, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Sommario

6) Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento
Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 27 novembre 2008).

Sommario

7) Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operatività consentiti all'ADS? [Rif. comma 2, lettera d]
Il
provvedimento prevede che all'atto della designazione di un amministratore di sistema, venga fatta "elencazione analitica" degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, ovvero la descrizione puntuale degli stessi, evitando l'attribuzione di ambiti insufficientemente definiti, analogamente a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Codice riguardante i responsabili del trattamento.

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8) Oltre alla job description si deve andare più in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
No, è sufficiente specificare l'ambito di operatività in termini più generali, per settori o per aree applicative, senza obbligo di specificarlo rispetto a singoli sistemi, a meno che non sia ritenuto necessario in casi specifici.

Sommario

9) Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...) [Rif. comma 2, lettera f]
Per access log si intende la registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica all'atto dell'accesso o tentativo di accesso da parte di un amministratore di sistema o all'atto della sua disconnessione nell'ambito di collegamenti interattivi a sistemi di elaborazione o a sistemi software.

Gli event records generati dai sistemi di autenticazione contengono usualmente i riferimenti allo "username" utilizzato, alla data e all'ora dell'evento (timestamp), una descrizione dell'evento (sistema di elaborazione o software utilizzato, se si tratti di un evento di log-in, di log-out, o di una condizione di errore, quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato…).

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10) Laddove il file di log contenga informazioni più ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log? [Rif. comma 2, lettera f]
Qualora il sistema di log adottato generi una raccolta dati più ampia, comunque non in contrasto con le disposizioni del Codice e con i principi della protezione dei dati personali, il requisito del provvedimento è certamente soddisfatto. Comunque è sempre possibile effettuare un'estrazione o un filtraggio dei logfiles al fine di selezionare i soli dati pertinenti agli AdS.

Sommario

11) Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
La caratteristica di completezza è riferita all'insieme degli eventi censiti nel sistema di log, che deve comprendere tutti gli eventi di accesso interattivo che interessino gli amministratori di sistema su tutti i sistemi di elaborazione con cui vengono trattati, anche indirettamente, dati personali. L'analisi dei rischi aiuta a valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza in genere, e anche delle misure tecniche per garantire attendibilità ai log qui richiesti.

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12) Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log?
Caratteristiche di mantenimento dell'integrità dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei più diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software. Il requisito può essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software in dotazione, nei casi più semplici, e con l'eventuale esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili. In casi più complessi i titolari potranno ritenere di adottare sistemi più sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati".

E' ben noto che il problema dell'attendibilità dei dati di audit, in genere, riguarda in primo luogo la effettiva generazione degli auditable events e, successivamente, la loro corretta registrazione e manutenzione. Tuttavia il provvedimento del Garante non affronta questi aspetti, prevedendo soltanto, come forma minima di documentazione dell'uso di un sistema informativo, la generazione del log degli "accessi" (log-in) e la loro archiviazione per almeno sei mesi in condizioni di ragionevole sicurezza e con strumenti adatti, in base al contesto in cui avviene il trattamento, senza alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato, e solo con le prescrizioni del provvedimento, un regime rigoroso di registrazione degli usage data dei sistemi informativi.

Sommario

13) Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità?
No. La valutazione è lasciata al titolare, in base al contesto operativo (cfr. faq n. 14).

Sommario

14) Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?
Quelli descritti al paragrafo 4.4 del provvedimento e ribaditi al punto 2, lettera e), del dispositivo. L'adeguatezza è da valutare in rapporto alle condizioni organizzative e operative dell'organizzazione.

Sommario

15) Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attività eseguite?
Il provvedimento non chiede in alcun modo che vengano registrati dati sull'attività interattiva (comandi impartiti, transazioni effettuate) degli amministratori di sistema. Si veda la risposta alla faq n. 11.

Sommario

16) Quali sono le finalità di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?
La raccolta dei log serve per verificare anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalità (orari, durata, sistemi cui si è fatto accesso…). L'analisi dei log può essere compresa tra i criteri di valutazione dell'operato degli amministratori di sistema.

Sommario

17) Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?
Il riferimento in premessa (par. 1 "Considerazioni preliminari") è alla criticità di mansioni che comportino la potenzialità di violazione del dato personale anche in condizioni in cui ne sia esclusa la conoscibilità, come può avvenire, per esempio, nel caso della cifratura dei dati.

Sommario

18) Il regime di conoscibilità degli amministratori di sistema è da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
Si.

Sommario

19) La registrazione degli accessi è relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?
Tra gli accessi logici a sistemi e archivi elettronici sono comprese le autenticazioni nei confronti dei data base management systems (DBMS), che vanno registrate.

Sommario

20) Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali? [Rif. comma 2, lettera a]
No. Il riferimento alle caratteristiche da prendere in considerazione, al comma 2, lettera a), del dispositivo, è all'esperienza, alla capacità e all'affidabilità del soggetto designato. Si tratta quindi di qualità tecniche, professionali e di condotta, non di requisiti morali.

Sommario

21) Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
Si tratta del minimo insieme di dati identificativi utili a individuare il soggetto nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. In molti casi possono coincidere con nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza.

Sommario

22) E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica è regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?
Si. L'accesso applicativo non è compreso tra le caratteristiche tipiche dell'amministratore di sistema e quindi non è necessario, in forza del provvedimento del Garante, sottoporlo a registrazione.

Sommario

23) Si chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una società italiana non titolare dei dati gestiti
Il provvedimento si rivolge solo ai titolari di trattamento. I casi esemplificati prefigurano al più una responsabilità di trattamento (secondo il Codice italiano), e sono quindi esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.

Sommario

24) Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico? Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla manutenzione degli immobili sociali ecc...)
Tali trattamenti possono considerarsi compresi tra quelli svolti per ordinarie finalità amministrativo-contabili e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.


* Così richiamate dal provvedimento "Amministratori di sistema: avvio di una consultazione pubblica" - 21 aprile 2009 [doc. web n. 1611986]

FONTE: www.garanteprivacy.it

mercoledì 20 maggio 2009

Garante privacy: regole per l'utilizzo di informazioni reperite sui Social Network

"I giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca.
È quanto ha ribadito il Garante intervenendo su segnalazione di due cittadini, i quali avevano visto pubblicata da alcuni quotidiani la propria immagine presa da Facebook erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell'altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo.
I nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l'immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto nel famoso social network. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l'ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due testate televisive nazionali.
Queste immagini - ha stabilito il Garante, con due provvedimenti [doc. web nn. 1615317 e 1615339] di cui è stato relatore Mauro Paissan - non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell'archivio on-line delle testate coinvolte.
Associando l'immagine di una persona all'identità di un'altra, sono stati diffusi dati errati, mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali.
Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L'Autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall'archivio storico on-line di uno dei quotidiani interessati che - dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso – continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore".

fonte: www.garanteprivacy.it

mercoledì 6 maggio 2009

Stalking: la prima applicazione dell'art. 612-bis c.p.Tribunale Bari, sez. riesame

TRIBUNALE DI BARI
IL TRIBUNALE DEL RIESAME



riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:


Dr. A. MARRONE - Presidente -
Dr. A. MASTRORILLI - Giudice rel. -
Dr. A. PILIEGO - Giudice -

per decidere sul riesame proposto in data 26.3.2009 nell'interesse di M. A., avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 13.3.2009 con la quale il Gip aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cp. Fatti commessi in Foggia;
Uditi il relatore e il difensore all'udienza camerale odierna,
esaminati gli atti,

OSSERVA


Il riesame è infondato e va rigettato.
Il M. è stato attinto dall'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia applicativa della misura della custodia cautelare predetta in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. come introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.
Va brevemente premesso che, come emerge anche dalla lettura dei lavori parlamentari, ed in particolare delle schede dell'Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia, il fenomeno dello stalking - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common-law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).
Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.
Per meglio comprendere la nuova fattispecie di reato occorre fare brevi riferimenti al diritto comparato, ed in particolare ai paesi di common law che sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking.
In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l'approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all'autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un'aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti M. - psicologici (non previsti, invece, nel nostro ordinamento).
In assenza della previsione nel nostro codice penale di una specifica fattispecie di reato, il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.), del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire la possibile escalation dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi (ad esempio, violenza privata o i reati contro la vita o l'incolumità individuale, quali maltrattamenti) sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva.
Risultano, in particolare, puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti di essa. L'interesse tutelato dall'art. 660c.p., peraltro, è tradizionalmente individuato nell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della pubblica tranquillità: nella dimensione generale dell'interesse tutelato trovano ragione la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata. Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis cp. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
Nel caso di specie, le persone offese, tale B. R. e M. F., rispettivamente moglie (separata) e figlia del prevenuto, con una prima denuncia del 24.2.2009 denunciavano che il marito, scarcerato il 22.2.2009 dopo avere espiato una pena detentiva per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro, nel corso del processo le aveva più volte minacciate che appena uscito dal carcere le avrebbe uccise.
Verso le 22,00 del 24.2.2009 aveva suonato insistentemente al citofono chiedendo di poter salire, ingenerando nelle due, alla luce del comportamento pregresso, un timore di qualche rappresaglia. Le stesse chiamavano quindi la Polizia che interveniva ma non trovava più nessuno. Successivamente, verso le 24,00, suonava nuovamente il citofono, la B. rispondeva e riconosceva la voce del marito che le diceva “preparati a morire” e dopo ciò si allontanava.
Ancora, la mattina del 25.2.2009, la figlia F. trovava alcune telefonate fatte verso le 2,00 dall'utenza del prevenuto.
Va ulteriormente precisato che, con decreto dell'8.2.2009, il Giudice civile del Tribunale di Foggia aveva disposto l'allontanamento del M. dalla casa familiare, ravvisando seri pericoli per l'incolumità di moglie e figlia dello stesso.
Ancora, il 27.2.2009 in sede di sit la B., oltre a confermare quanto oggetto delle precedenti denunce, riferiva che verso le 14 del giorno prima la figlia aveva notato dai vetri il padre che guardava verso l'abitazione e le chiedeva come avrebbe fatto ad andare all'Università visto che temeva per la sua incolumità.
In quell'occasione il M. era rimasto a guardare verso l'abitazione per circa sue ore.
Il giorno successivo di mattina la B. notava nuovamente il marito in macchina sempre sotto casa delle denuncianti che scendevano dal portone e si infilavano velocemente in macchina per andare via e il giorno dopo ancora sempre dai vetri della finestra alle otto di mattina la B. lo notava 'appostato' al solito posto che osservava l'abitazione.
Le dichiarazioni venivano sostanzialmente confermate dalla figlia del prevenuto, M. F..
Al fine di meglio comprendere lo stato di ansia e timore che la condotta del M. ha ingenerato nelle congiunte, e da esse rappresentato, occorre brevemente ricordare che in data 21.12.2006 il M. era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia, concretizzatisi in violenze verbali e fisiche.
Inoltre, già in quella sede veniva dato risalto ad un comportamento 'persecutorio' del ricorrente che in diverse occasioni minacciava moglie e figlia di morte e di incendiare e le assillava con continue telefonate e con atteggiamenti molesti (quali colpire con pugni il portone di casa, inseguirle a bordo della sua autovettura, minacciando di mali ingiusti entrambe, colpire con pugni fino a danneggiare l'auto della moglie).
Per tali reati il M. veniva in seguito condannato con sentenza del Tribunale di Bari confermata in sede di Appello e scontava la pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione cessata, come già detto, il 22.2.2009, giorno a partire dal quale sono cominciati nuovamente gli atti persecutori denunciati dalle persone offese.
Con successiva denuncia dell'11.3.2009 la B. riferiva, ancora, che il giorno prima, mentre tornava a casa in auto, notava il M. che si apprestava ad aprire la maniglia dell'auto e, vedendo che non riusciva ad aprire la portiera, iniziava a dare violenti pugni sul vetro del finestrino e a proferire insulti e minacce di morte. La B. chiamava il 113 e a quel punto il M. scappava via per tornare ad avvicinarsi e tirare sassi. Poco dopo sopraggiungeva una volante della Polizia che notava i segni dei pugni sul finestrino.
La B., in sede di denuncia, si dichiarava certa che prima o poi il marito sarebbe riuscito ad ammazzarla.
Le dichiarazioni venivano confermate dalle annotazioni di servizio del 10.3.2009.
Ritiene il Collegio che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati.
Va premesso che, come affermato da Cass. n. 39366 del 26/10/2006: in tema di misure cautelari, il richiamo ad opera del comma primo bis dell'art. 273 cod. proc. pen. dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggetto e su quello soggettivo (fattispecie in tema di misura cautelare personale).
Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé precise e circostanziate, sono state confermate dalla figlia e dalle annotazioni di Polizia degli agenti intervenuti in seguito alle chiamate di soccorso da parte della B. che, pur non avendo mai trovato il M. sui posti, chiaramente allontanatosi, comunque davano atto delle richieste di intervento da parte della B..
Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa risultano attendibili anche alla luce del comportamento pregresso del M., che ha determinato la sua condanna per maltrattamenti e l'ingiunzione da parte del giudice civile ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, oltre che la separazione personale dei coniugi, nel quale già emergeva una condotta, oltre che lesiva della incolumità personale della moglie, comunque persecutoria nei confronti della stessa e della figlia.
Quello che connota il reato in oggetto, distinguendolo dai maltrattamenti, è infatti, come già detto, la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti.
Alla luce delle reiterate minacce, riferite dalla B., anche durante il precedente processo e la promessa di “fargliela pagare” non appena uscito dal carcere, le condotte di appostamento, continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura non possono none essere lette come “atti persecutori” tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente “guardare alle spalle” così modificando le proprie normali abitudini di vita.
In sede di interrogatorio di garanzia, infine, il M. si è limitato a negare tutte le circostanze denunciate senza fornire versioni alternative se non la pervicace volontà della B. di farlo rimanere in carcere, volontà persecutoria che non appare verosimile anche alla luce di tutti gli elementi evidenziati.
A tal fine non rileva neanche la “diffida" fatta dal M. appena uscito dal carcere presso gli uffici di Polizia a che la moglie non gli si avvicinasse, posto che nessuna valenza probatoria può avere tale dichiarazione di volontà rispetto ai fatti concreti e circostanziati riferiti coerentemente da moglie e figlia e confermati dalle annotazioni di polizia.
Ritiene il Collegio che, alla luce di tutte le circostanze, permangano gravi esigenze cautelari nei confronti del ricorrente che legittimano la misura della custodia cautelare in carcere, avendo il prevenuto dimostrato in più occasioni una totale mancanza di autocontrollo che sconsiglia anche l'applicazione della misura meno affittiva della detenzione domiciliare.
Ne consegue che il riesame va rigettato con la conferma dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Letto l'art. 309 cpp:
rigetta la richiesta di riesame proposta da M. A. contro l'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia del 13.3.2009 e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bari, 6.4.2009.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 APRILE 2009

fonte: www.penale.it

martedì 5 maggio 2009

Cass. pen., n. 11135/08: esperibilità della procedura di "hashing"- artt. 274 comma 1 bis e 354 comma 2 c.p.p.

Con ordinanza in data 8 luglio 2008 il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di XXX avverso il decreto (di perquisizione e) sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 21 aprile 2008 ed eseguito il 5 giugno 2008, dichiarava inammissibile l'istanza limitatamente ai modelli in scala di aerei e autovetture di cui all'allegato A la verbale di sequestro (trattandosi di beni sequestrati ad iniziativa della polizia giudiziaria) e confermava il decreto di sequestro in relazione alle apparecchiature informatiche e alla documentazione sequestrate.
XXX, dipendente dell'Unicredit, era sottoposto ad indagini, tra l'altro, per i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e tentata truffa per essersi appropriato dei dati anagrafici di cinque clienti della banca nonché degli user id segreti di due colleghi, utilizzandoli per registrarsi sul sito e-bay ed acquistare modellini di aerei del valore di circa 1.000,00 euro. Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti e le condizioni di legittimità del sequestro, rilevando in particolare l'infondatezza della doglianza difensiva riguardante la mancata applicazione dell'art. 254-bis c.p.p. (sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di comunicazioni), introdotto dall'art. 8 co. 5 della legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica della convenzione di Budapest 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica. Secondo il Tribunale la doglianza in questione riguardava essenzialmente i profili dell'esecuzione del sequestro e comunque l'applicazione di una norma che non era ancora entrata in vigore, essendo previsto il deposito della legge di ratifica per tre mesi presso la segreteria del Consiglio d'Europa prima della sua effettiva operatività.
Avverso la predetta ordinanza XXX ha presentato personalmente ricorso per cassazione proponendo, preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 61, 64, 70, 72, 73 e 80 Cost. - dell'art. 14 legge 18 marzo 2008 n. 48 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), nella parte in cui prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché degli articoli da 1 a 14 della suddetta legge con riferimento alla procedura di approvazione seguita dal Parlamento, avendo le Camere approvato la legge, durante il periodo di prorogatio seguito al loro scioglimento, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 61 co. 2 Cost. trattandosi, secondo quanto prospettato dal ricorrente sulla base di una tesi dottrinaria, di legge di autorizzazione alla ratifica di una convenzione risalente nel tempo (approvata in assenza di un'effettiva urgenza che avrebbe potuto comportare, in mancanza di tempestiva approvazione, responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali).
Con il motivo di ricorso contraddistinto dalla lettera A) il ricorrente deduce l'inosservanza della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b c.p.p.) e, in particolare, la mancata applicazione delle norme introdotte con la legge n. 48/2008 che sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5 aprile 2008) e non - come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato - una volta decorso il termine di tre mesi dal deposito presso il Segretariato generale del Consiglio di Europa della legge di ratifica (e, quindi, il 1° ottobre 2008 che era il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine); detto termine, previsto dall'art. 36 della Convenzione, riguarderebbe infatti l'entrata in vigore della Convenzione e la sua efficacia nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi assunti e non l'entrata in vigore delle norme interne che la legge n. 48/2008 ha introdotto modificando il codice penale e di procedura penale.
Con il motivo di ricorso contrassegnato dalla lettera B) si deduce la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 254-bis c.p.p., introdotto dall'art. 5 della legge n. 48/2008, con riferimento agli artt. 247 co. 1-bis e 248 co. 2 primo periodo c.p.p. (il primo introdotto e il secondo modificato dalla legge n. 48/2008) in quanto l'art. 254-bis c.p.p. non sarebbe indicato correttamente nel decreto del pubblico ministero e nel verbale di perquisizione e sequestro dovendosi escludere che la Ugis Unicredit Global inform service, presso la quale erano stati sequestrati elementi di prova digitali e informatici, fosse un fornitore di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni; essendo oggetto delle indagini un file di posta elettronica di un dipendente della banca, la modalità appropriata sarebbe stata quella della richiesta di consegna di cui all'art. 248 c.p.p. e comunque si sarebbero dovute adottare le modalità previste dall'art. 247 co. 1-bis oppure dall'art. 354 co. 2 c.p.p., disposizioni modificate dalla legge n. 48/2008, per assicurare la conservazione e impedire l'alterazione e l'accesso provvedendo, ove possibile, all'immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura tale da assicurare la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità e, se del caso, sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti; nel caso concreto dal verbale di sequestro non risulterebbe che le operazioni di polizia giudiziaria siano state eseguite nel rispetto delle norme in vigore.
La questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata in quanto il ricorrente si limita a richiamare una interessante tesi dottrinaria secondo la quale sarebbe discutibile che le Camere proseguano dopo il loro scioglimento nell'approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali già stipulati, ove si tratti «di atti che comportano scelte di politica internazionale che non siano imposte dall'urgenza ovvero dall'approssimarsi della scadenza dei termini di perfezionamento imposti dal trattato». La genericità della questione, posta peraltro in termini dubitativi, esime da una compiuta disamina della questione che, anche per come è stata prospettata, appare prima facie priva di fondatezza.
Per il resto il ricorso è infondalo e va rigettato.
Va riconosciuto che le norme della legge n. 48/2008 riguardanti modifiche al codice penale e di procedura penale sono norme interne e, come tali, sono entrate in vigore nel termine previsto dall'art. 14 della stessa legge (il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 5 aprile 2008). Il diverso termine previsto dall'art. 36 della Convenzione sulla criminalità informatica riguarda infatti, come correttamente rilevato nel ricorso, l'entrata in vigore della Convenzione (art. 36 Conv.: «Questa convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi successivi alla data in cui cinque Stati, compresi almeno tre Stati membri dei Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione... Nei confronti di ogni Stato firmatario che esprima successivamente il proprio consenso, la Convenzione entrerà in vigore il giorno successivo la scadenza dei tre mesi successivi la data in cui viene espresso il consenso...»). Infatti con la legge n. 48/2008 il Parlamento ha solo autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, disponendo che alla stessa sarebbe stata data piena e intera esecuzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Convenzione (artt. 1 e 2 legge n. 48/2008). Conseguentemente, a seguito della pubblicazione della predetta legge nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, si è provveduto a depositare, in data 5 giugno 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione che, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 4, è entrata in vigore il giorno 1° ottobre 2008. Per le norme di adeguamento all'ordinamento interno comprese nella medesima Legge vale invece, ai fini dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 48/2008 («La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiate»), per cui deve ritenersi che dette norme siano entrate in vigore il 5 aprile 2008. Ciò posto, la Corte osserva tuttavia che nel caso di specie le doglianze difensive sono destituite di fondamento.
Infatti, come rilevato nel provvedimento impugnato, l'art. 254-bis c.p.p. non è stato nemmeno citato dal pubblico ministero nel decreto di perquisizione e sequestro avverso il quale è stata presentata richiesta di riesame, per cui la pur corretta affermazione difensiva secondo la quale detta norma sarebbe nel caso concreto inapplicabile (perché riguarda unicamente il sequestro presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni e tale sicuramente non è l'Ugis Unicredit Global inform service) risulta del tutto irrilevante. La mera citazione dell'art. 254-bis c.p.p. nel verbale di sequestro in data 5 giugno 2008 presso l'Ugis Unicredit Global inform service è, peraltro, trascurabile dovendosi aver riguardo - nella prospettiva difensiva dell'applicabilità nel caso concreto dell'art. 247 co. 1-bis c.p.p. o dell'art. 354 co. 2 c.p.p. alle modalità effettivamente seguite nell'esecuzione del sequestro che nel caso di specie, ad avviso della Corte, risultano conformi alla normativa in vigore. L'art. 247 co. 1-bis c.p.p. prevede infatti che la perquisizione venga eseguita «adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione» e l'art. 354 co. 2 c.p.p. che «in relazione ai dati, alle Informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici» vengano adottate le misure tecniche o vengano impartite le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e si provveda, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Come si evince dal verbale di sequestro, redatto in presenza del ricorrente, nel caso in esame il file oggetto del sequestro è stato masterizzato in quattro copie identiche, su altrettanti Cd-rom non riscrivibili, uno dei quali lasciato a disposizione dell'ausiliario di p.g. (tecnico dell'Ugis) che ha sottoscritto tutti i Cd-rom in questione, e quindi adottando misure tecniche (immediata duplicazione del file su quattro supporti non riscrivibili, assistenza del tecnico Ugis nominato ausiliario di polizia giudiziaria) in astratto idonee ad assicurare la conservazione e l'immodificabilità dei dati acquisiti. Ogni altra valutazione di ordine tecnico circa la necessità di effettuare l'hashing per poter eventualmente verificare se la copia del file nel Cd masterizzato sia uguale all'originale (e, quindi, se il file sia stato modificato o meno) è estranea al giudizio di legittimità, sia perché attiene essenzialmente alle modalità esecutive del sequestro sia perché comunque la normativa richiamata dal ricorrente non individua specificamente le misure tecniche da adottare, limitandosi a richiamare le esigenze da salvaguardare attraverso idonei accorgimenti, e, comunque, nel caso in esame la sezione della Polizia postale di Isernia nell'acquisizione della documentazione informatica relativa all'attività delittuosa oggetto di indagine risulta aver in concreto adottato le cautele prescritte dalla legge n. 48/2008.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso.